argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 febbraio 2020, n. 11747, depositata il 9 aprile 2020, ha stabilito che non è contestabile il reato di bancarotta documentale e patrimoniale all’amministratore che ha cessato la propria carica molto tempo prima della dichiarazione di fallimento, senza che sia stata dimostrata la diretta imputabilità del fatto distrattivo o dell’occultamento della contabilità all’amministratore cessato o che quest’ultimo sia concorso nei reati in parola come extraneus. È, pertanto, irrilevante, se non avvalorato da ulteriori elementi, il fatto che l’amministratore abbia concorso a cagionare dolosamente il fallimento della società o che egli sia stato amministratore di fatto una volta cessato dalla carica formale.