argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 febbraio 2020, n. 2868, ha stabilito che lo strumento dell’opposizione all’esecuzione da parte del terzo può essere utilizzato non solo qualora il terzo agisca a tutela della proprietà o di un diritto reale sul bene sottoposto all’esecuzione ma anche a tutela di un proprio credito ossia se, essendo estraneo all’esecuzione, agisca assumendo di essere l’effettivo titolare del credito espropriato. Invero, precisa la corte, tale strumento è l’unico a sua disposizione, giacché, proprio in quanto estraneo all’esecuzione, non potrebbe accedere allo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi. Non è invece compatibile con la struttura del pignoramento dei crediti presso terzi l’opposizione tardiva di terzo all’esecuzione ex art. 620 c.p.c., atteso che tale forma di esecuzione termina con l’ordinanza di assegnazione e pertanto qualunque opposizione successiva non troverebbe il proprio oggetto, vale a dire, appunto, il processo esecutivo (ormai estinto).