argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’art. 560 cpc è stato nuovamente modificato con d.l..162/2019, convertito nella L.28 febbraio 2020 n.8, introducendo nuove regole per la modalità di liberazione dell’immobile nell’ipotesi in cui il debitore non adempia diligentemente ai doveri gravati sullo stesso, previsti dal medesimo articolo, relativi, ad esempio, al diritto di visita dei potenziali acquirenti, al mantenimento dell’immobile in buono stato di conservazione. In particolare la norma prevede che l’assegnatario possa chiedere al custode la liberazione dell’immobile senza che quest’ultimo osservi le formalità previste dall’art. 605 e ss. cpc. Per il procedimento di consegna, se autorizzato dal giudice, il custode può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68, ossia esperti in atti che lo stesso non sia in grado compiere. Inoltre è stato previsto che qualora vi siano beni mobili che non debbano essere consegnati il custode invita il soggetto tenuto al rilascio dell’immobile o il terzo proprietario del bene mobile ad asportarli, entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo urgenza giustificata. Decorso il temine, senza che venga effettuato l’asporto dei beni dagli interessati, il custode ne dispone lo smaltimento o distruzione, salvo diverse istruzioni del Giudice. La modifica legislativa prevede la medesima modalità di liberazione dopo la notifica/comunicazione del decreto di trasferimento, quando il custode debba provvedere all’attuazione dell’ingiunzione di rilasciare l’immobile ex art. 586 cpc, sempre su istanza dell’aggiudicatario o assegnatario, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza. Inoltre la nuova disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di conversione del predetto decreto, compresa la possibilità concessa al debitore ed ai familiari di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento, in deroga a quanto era stato stabilito dal d.l. 135/2018 convertito con l. 12/2019 (che prevedeva l’applicabilità solo alle procedure esecutive successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione).