<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare a seguito della emissione del decreto di trasferimento recante l’ordine di cancellazione dei gravami il Conservatore è tenuto ad eseguire tale incombente indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 cpc.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria del 10 febbraio 2020, n. 3096, rilevando un contrasto giurisprudenziale in merito agli effetti del decreto del trasferimento con particolare riguardo alla necessità di attendere il termine dei venti giorni ex art. 617 cpc prima della cancellazione dei gravami sul bene, ha trasmesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione: “Se, nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramento, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell’art.2878 c.c., n.7, l’estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio- Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 cpc”.