argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il d.l. n. 23/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, c.d. “Decreto liquidità”, ha previsto che «i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo». Tuttavia, i consensi forniti devono essere corredati da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, devono riferirsi ad un contratto identificabile in modo certo e devono essere conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’impossibilità di modifica. Inoltre, il suddetto provvedimento legislativo ha previsto che il requisito della consegna di copia del contratto è da ritenersi soddisfatto attraverso la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole e l’intermediario dovrà consegnare copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.