argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 25 marzo 2020 n. 45, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo straordinario per emergenza Covid-19, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e dei lavoratori autonomi nonché dell’estensione dei permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del d.l. n. 18/2020, cd. “decreto Cura Italia”. In particolare, il citato d.l. n. 18/2020 ha previsto la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.