argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la sentenza 27 marzo 2020 n. 7566, la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma di cui all’art. 41 d.lgs. n. 81/2008 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) va letta nel senso che la ripresa del lavoro, rispetto alla quale la visita medica deve essere precedente, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali è necessario compiere una verifica di idoneità e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica. Ne deriva che non è consentito al prestatore di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza, allo scopo di ridare concreta operatività al rapporto.