argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 21 febbraio 2018, n. 1784, depositata in data 22 febbraio 2019, ha affermato che la constatazione del venir meno della continuità aziendale da parte dell’organo amministrativo detrermina l’adozione dei principi di redazione del bilancio in prospettiva liquidatoria e conseguente espunzione delle poste incompatibili, ma non costituisce causa legale di scioglimento della società. Il venir meno della continuità aziendale costituisce il presupposto per le procedure della crisi o dell’insolvenza e ad una eventuale, superficiale o incauta attestazione del ritorno alla prospettiva di continuità aziendale da parte dell’organo di controllo è imputabile causalmente l’aggravamento del dissesto della società poi fallita.