argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8177/2020, ha chiarito che, in sede di accertamento e qualifica di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione Finanziaria deve provare la natura fittizia del presunto cedente, anche in via presuntiva, nel rispetto della buona fede del contribuente. Ai fini della legittimità della pretesa fiscale, occorre quindi dimostrare la palese evidenza dell’insussistenza soggettiva della controparte, onere che, di fatto, può esaurirsi nella prova dell’assenza di qualsivoglia dotazione personale e strumentale o dell’inadeguatezza di queste. Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria riteneva le fatture soggettivamente inesistenti sui rilievi effettuati sul cedente, che in base alla struttura ed alla gestione risultava essere palesemente una cartiera.