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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4987 dell’11 settembre 2019, depositata il 25 febbraio 2020, ha affermato – nell’ambito dell’operazione straordinaria di scissione parziale – che la disciplina fiscale non prevede alcuna limitazione, con riferimento al patrimonio effettivo assegnato e, trattandosi la stessa di norma speciale (per la materia tributaria), prevale su quella civilistica. Inoltre, la Suprema Corte ha altresì sottolineato che le società risultanti dalla scissione sono responsabili in solido e illimitatamente per i debiti di natura fiscale, gli interessi e le sanzioni pecuniarie, antecedenti l’operazione straordinaria. Per tale responsabilità, che ha natura solidale, non è previsto alcun limite quantitativo relativo al patrimonio assegnato con la scissione.