Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Sulla natura e sussistenza del reato di omesso deposito delle scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento.

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: omesso deposito di scritture contabili - natura del reato - consumazione

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 24 aprile 2020 (ud. 14 febbraio 2020), n. 12929, si è pronunciata sulla questione relativa alla natura del reato di cui agli artt. 220 e 16, comma 2, n. 3, l. fall. nella forma dell’omesso deposito delle scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la fattispecie è costruita come reato omissivo proprio, la cui consumazione si risolve nell’inadempimento all’obbligo di legge (contenuto nella sentenza dichiarativa del fallimento) di deposito dei bilanci e delle scritture contabili, ad effetti solo eventualmente permanenti; e viene integrato laddove il fallito non ottemperi a tale ordine entro 24 ore dal momento in cui riceve la comunicazione di tale sentenza. Corrispondentemente, la Corte di Cassazione esclude che, per la configurabilità del reato, sia necessaria un’espressa richiesta o un invito al deposito da parte degli organi della procedura concorsuale, atteso che si tratta di obbligo imposto dalla legge, «rispetto al quale non si configura l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale quando l’agente svolga un’attività in uno specifico settore rispetto al quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente».