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Con sentenza n. 12523 del 20 aprile 2020 (ud. 4 febbraio 2020), la Terza Sezione della Suprema Corte ha stabilito che la contravvenzione prevista dall’art. 4, ultimo comma, l. 22/07/1961, n. 628 (che punisce con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 517 euro coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato del Lavoro di fornire notizie secondo quanto previsto dal medesimo articolo, omettono di fornirle oppure le forniscono scientemente errate o incomplete) deve ritenersi integrata anche nel caso in cui «la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall’articolo 8 D.P.R. n. 520/1955». La Corte ha inoltre precisato che «la mancata risposta alle richieste di notizie, avanzata dall’ispettorato del lavoro, costituisce reato soltanto quando l’accertamento concerne violazioni alle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, assumendo l’indagine valore strumentale rispetto alla necessità di controllo, che il legislatore ha sanzionato penalmente. Non integra, invece, il reato de quo la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro”, essendo penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo»