Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Una rete distributiva selettiva è tra i motivi ostativi all’esaurimento del marchio

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con le Ordinanze del 19 novembre 2018 e del 18 dicembre 2018, ha affrontato il tema della distribuzione selettiva di cosmetici di lusso e dei presupposti per escludere l’esaurimento del marchio. In particolare, la distribuzione selettiva è stata definita dall’art. 1, lett. e), del regolamento UE n. 330/2010 come quel sistema «nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni oggetto del contratto solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati […]», assumendo quale sua caratteristica distintiva il divieto di rivendita dei prodotti a soggetti estranei alla rete, per permettere il mantenimento di determinati standard di competenza professionale. Nel caso de quo, il Tribunale di Milano afferma che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere inclusa tra i motivi che ostano all’esaurimento dei diritti di marchio, tuttavia risultano necessarie alcune condizioni: in particolare, si richiede l’osservanza della disciplina antitrust, la natura di lusso del prodotto e la circostanza che, per effetto della commercializzazione effettuata da soggetti terzi estranei alla rete, si arrechi un pregiudizio effettivo all’immagine del prodotto di pregio che il produttore cerca di mantenere proprio con l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva.