argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Tar Sicilia, Palermo, sez. II, nella sentenza del 20 febbraio 2019, n. 508, ha affrontato due questioni: la prima relativa alla sussistenza o meno di un obbligo di riesame in autotutela in capo alla P.A. e la seconda riguardante l’ammissibilità o meno di un provvedimento inibitorio di durata illimitata. Con riferimento alla prima questione, il Tar, dopo aver richiamato il principio generale in virtù del quale si deve escludere la sussistenza in capo alla P. A. dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze del privato volte all’esercizio del potere di riesame, a motivo del carattere discrezionale della potestà di autotutela, dovendosi considerare l’atto di diffida o messa in mora del privato, volto ad ottenere provvedimenti di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi, alla stregua di una mera sollecitazione del potere amministrativo, ha ritenuto che a tale principio generale andrebbe fatta eccezione in casi particolari, soprattutto laddove si prospetti una più spiccata esigenza di tutela del privato. In particolare, secondo il Tar, l’obbligo di riesame sussisterebbe nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente, come nel caso del divieto di possesso di armi. In ordine alla seconda questione, i giudici palermitani hanno inteso precisare che un provvedimento inibitorio non può avere efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. In tal senso, si renderebbe necessaria un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e andrebbe riconosciuto, di conseguenza, in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole ed in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio.