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Assirevi ha pubblicato, in data 23 aprile 2019, il Documento di Ricerca n. 234 intitolato “Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle S.r.l.”, che si propone di fornire alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dei controlli delle s.r.l. prevista dall’art. 2477 c.c., soffermandosi, nello specifico, sul conferimento degli incarichi per l’attività di revisione legale. In particolare, aspetto interessante affrontato nel Documento di Ricerca è relativo al venir meno, in ragione del differimento disposto, prima, dal d.l. 162/2019 e, poi, del d.l. 18/2020, dell’obbligo di nominare il revisore o l’organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, per le s.r.l. che superavano, nei due esercizi precedenti, determinati limiti dimensionali, in conformità a quanto previsto dalla riforma del Codice della Crisi d’Impresa. Sul punto, Assirevi sottolinea la necessità di effettuare un’attenta disamina delle delibere assembleari di conferimento dell’incarico per valutare le diverse situazioni che si possono prospettare. Nel caso, ad esempio, di conferimento dell’incarico di revisione legale per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti dimensionali, poiché è venuto meno il presupposto normativo, si è in presenza di una circostanza idonea a provocare una revoca per giusta causa del rapporto. Occorre, tuttavia, tenere in considerazione che l’art. 8 del D.M. 261/2012 richiede, per l’assunzione di un nuovo incarico nella medesima società, che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del precedente incarico, anche se tale obbligo non è applicabile nel caso di risoluzione consensuale. In tale situazione è necessario che venga formalizzato al più presto, e comunque prima dei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio 2019, l’accordo tra amministratori e revisore, per l’attribuzione dell’incarico. Sarà compito dell’assemblea deliberare, da un lato, la risoluzione dell’incarico, essendo venuto meno il presupposto normativo della nomina già disposta, dall’altro, il conferimento di un nuovo incarico al medesimo revisore. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il revisore nominato, di far leva sui controlli volontari ex art. 2477 c.c., facendo tuttavia emergere tale volontà in sede assembleare.