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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 maggio 2020, n. 15139, ha confermato la sanzione interdittiva accessoria del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi per la durata di un anno emessa nei confronti del presidente di una cooperativa a seguito dell’accertamento di responsabilità per i delitti di falso in bilancio ed infedeltà patrimoniale. In particolare, il presidente della cooperativa si appropriava di somme di denaro e il rispettivo credito veniva annullato contabilmente appostando un costo fittizio a conto economico. Inoltre, il presidente della cooperativa affidava incarichi per prestazioni di servizi a una società di cui era l’unico socio – pertanto in conflitto di interessi – per un importo rilevante, provocando un danno patrimoniale alla cooperativa. La Suprema Corte, sulla base delle ricostruzioni degli elementi indiziari, ha ricondotto tali fattispecie alle caratteristiche tipiche dell’infedeltà patrimoniale, ai sensi dell’art. 2634 c.c., per la quale è necessario che ricorrano i seguenti presupposti «a) un interesse dell’amministratore in conflitto con quello della società; b) la deliberazione di un atto di disposizione di beni sociali; c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; d) il fine specifico, in capo all’agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio».