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L’Autorità Garante per la Privacy ha fornito, nella newsletter n. 465 del 21 maggio 2020, alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione soggettiva dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, precisando in particolare il ruolo e le responsabilità dell’Organismo stesso con riferimento al trattamento dei dati personali nell’esercizio delle sue funzioni, escludendo che lo stesso possa essere ritenuto titolare autonomo o soggetto responsabile ex art. 28 GDPR, in materia di trattamento dei dati personali. Com’è noto, l’Organismo di Vigilanza è quell’organo, dotato di propria iniziativa e di propri poteri, designato a vigilare sui corretti adempimenti dell’Ente, nel caso in cui quest’ultimo abbia adottato un modello di organizzazione e gestione. Tuttavia, l’Organismo di Vigilanza pur avendo capacità autodeterminante, agisce – per quanto riguarda la privacy – sulla base del flusso di informazioni ricevute costantemente dall’Ente. Ne consegue che lo stesso, seppur dotato di autonomi poteri di iniziativa e vigilanza, non può essere considerato quale autonomo titolare del trattamento, ciò in quanto il suo compito non è determinato dall’organismo stesso, bensì dall’organo dirigente che, nell’ambito del modello, ne chiarisce gli aspetti relativi al funzionamento, ivi comprese l’attribuzione delle risorse, i mezzi a disposizione e le misure di sicurezza.