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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 4 marzo 2020, n. 1983, ha affermato che costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., oltre all’inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico anche il compimento di atti che insidiano il pactum fiduciae, qualora siano in grado di generare dubbi oggettivi riguardo le qualità e la correttezza gestionale dell’amministratore stesso. Nel caso de quo, il Tribunale di Milano ha considerato integrare giusta causa di revoca le condotte degli amministratori di una società consistenti nella scorretta gestione dei rapporti di lavoro, nel ritardo dei pagamenti ai fornitori e nella mancata risposta alle richieste di informazioni da parte del socio unico sui temi citati.