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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 20 gennaio 2020, resa nell’ambito di procedimento cautelare, ha affermato che, nelle ipotesi prescritte dall’art. 2352 c.c. disciplinante il pegno e l’usufrutto delle azioni, il diritto di voto spetta – salvo convenzione contraria – rispettivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario. I diritti amministrativi diversi da quelli prescritti dall’articolo citato competono sia al socio sia al creditore pignoratizio, avendo la norma carattere eccezionale e trovando applicazione solo nei casi specifici indicati dal legislatore. Il Tribunale di Roma ha sottolineato come vi sia una legittimazione concorrente in tutte le restanti fattispecie, non essendo prevista per il debitore esecutato l’inibizione dell’esercizio di tutti i diritti connessi al possesso delle quote di partecipazione. Tra tali diritti rientra anche quello di esaminare i documenti relativi all’amministrazione della società.