argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 13 marzo 2020, ha affermato che l’amministratore che non adempie agli obblighi fiscali risponde di mala gestio nel caso di successivo fallimento della società. Nel caso di specie, nell’ambito del giudizio di responsabilità promosso dal curatore della società fallita, sono stati riconosciuti due profili di mala gestio ai sensi dell’art. 147 l.f. Il primo profilo riguarda la condotta tenuta dagli amministratori nel momento in cui la società disponeva di liquidità adeguata per onorare i debiti fiscali e, tuttavia, le risorse disponibili non erano state utilizzate per versare quanto dovuto all’Erario. Si tratta di violazione dei doveri imposti agli amministratori che comportano, ai sensi dell’art. 2476 c.c., la necessità di rispondere dei danni procurati alla società in ragione dell’inadempimento. Il secondo profilo fa riferimento al fatto che, nel momento in cui la società aveva accumulato ingenti perdite e perso il proprio capitale sociale, gli amministratori non hanno fatto quanto necessario per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il suo contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale né hanno deliberato la trasformazione della società.