argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 dicembre 2019, n. 5617, depositata in data 28 febbraio 2020, ha fornito importanti chiarimenti in tema di cessione del credito e conseguente ammissione al passivo del cessionario. Nel caso in esame, in particolare, l’ammissione al passivo era stata rigettata in quanto era stata documentata l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma non era stato prodotto il contratto di cessione e, quindi, non era stata fornita prova dell’elemento costitutivo del credito. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto, chiarisce che gli adempimenti pubblicitari hanno carattere sostitutivo solo rispetto alla notifica della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione di cui all’art. 1264 c.c., al fine di impedire pagamenti liberatori nelle mani del cedente. L’efficacia probatoria della legittimazione del creditore potrebbe eventualmente ravvisarsi in un contenuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale esaustivo, con indicazione dei contenuti dell’intercorsa cessione, non ravvisabile nel caso di specie.