argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 dicembre 2019, n. 8123, depositata in data 23 aprile 2020, ha chiarito che se si verifica un evento interruttivo in relazione ad una parte – nel caso in esame la dichiarazione di fallimento – in caso di cumulo di cause scindibili, ciò non comporta la necessità per le altre parti di riassumere il processo anche se il giudice non dispone la separazione delle cause. L’effetto interruttivo, chiarisce la Suprema Corte, è per tutelare la parte che perde la capacità di stare in giudizio, mentre le altre parti hanno il diritto di proseguire nel giudizio per far valere i loro diritti; di conseguenza, se la parte interessata non ha riassunto il processo, l’estinzione è solo nei suoi confronti e non si verifica l’interruzione dell’intero giudizio.