argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 14 aprile 2020, n. 6074, ha precisato i presupposti dell’azione revocatoria ex art. 67 l.f., promossa in seguito all’estinzione della società nei confronti dei soci e del liquidatore e finalizzata alla restituzione di pregressi pagamenti, affermando che deve essere fornita prova che i soci hanno percepito una quota di attivo o che il liquidatore non ha osservato gli obblighi di legge. Il Tribunale, dichiarando non fondata la revocatoria in esame in mancanza delle suddette prove, ha rammentato che – in seguito all’estinzione della società – i soci rispondono delle obbligazioni nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione o, in caso di soci già illimitatamente responsabili, con il proprio patrimonio.