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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 novembre 2019, n. 9136, depositata il 19 maggio 2020, ha chiarito che il “doppio termine” decadenziale, previsto dall’art. 69-bis, comma 1, l.f. per la promozione dell’azione revocatoria fallimentare, non si applica al diritto del curatore di far valere, in sede di verifica dello stato passivo, in via d’eccezione, la revocabilità di un titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione. La Suprema Corte ha, infatti, specificato come nell’art. 95, comma 1, l.f., laddove è prevista la possibilità per il curatore di eccepire la revocatoria «anche se è prescritta la relativa azione», il legislatore ha voluto codificare il principio temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. Pertanto, sono da intendersi richiamati nella norma citata i termini decadenziali di cui all’art. 69-bis, comma 1, l.f., nonostante il richiamo nella norma al termine di prescrizione e non di decadenza dell’azione.