<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Esclusa la responsabilità dell’attestatore se la società non versa le spese di procedura.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 dicembre 2019, n. 9197, depositata il 19 maggio 2020, ha escluso la responsabilità del professionista attestatore per la successiva revoca del concordato preventivo, qualora quest’ultima sia stata disposta in conseguenza del mancato versamento, da parte della società ammessa alla procedura, delle spese di procedura e dai bilanci del debitore risultassero disponibilità tali da coprire tali spese. Il mandato del professionista attestatore consiste, infatti, nell’asseverazione dei dati contenuti nella proposta concordataria ed egli è da ritenere esente da responsabilità qualora abbia provveduto ad attestare la veridicità dei dati aziendali sulla base dei dati di bilancio o comunque in possesso della società.