argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 gennaio 2020, n. 9461, depositata il 22 maggio 2020, ha affermato che l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, così come previsto nel fallimento, non determina l’interruzione del processo di legittimità. Tuttavia, poiché anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’accertamento di tutti i crediti deve avvenire nelle forme previste dal capo V della legge fallimentare, la relativa domanda, se formulata nel giudizio ordinario di cognizione, deve essere dichiarata, in ogni stato e grado, inammissibile o improcedibile, a seconda che la procedura concorsuale sia stata aperta prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio. L’improcedibilità è pertanto rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione.