argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: concordato preventivo - art. 183 D.P.R. n. 917/1986 - richiesta di rimborso
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 ottobre 2019, n. 10108, depositata il 28 maggio 2020, ha chiarito che non è applicabile in maniera estensiva alla procedura di concordato preventivo l’art. 183 del D.P.R. n. 917/1986, che prevede – per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa – un unico periodo d’imposta intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della procedura. Nel concordato preventivo, il debitore non viene spossessato dei propri beni e non vi è un nuovo soggetto obbligato fiscalmente in sostituzione dell’imprenditore insolvente. Pertanto, la società in concordato continuerà ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie e potrà scomputare le ritenute in acconto, subite ai sensi dell’art. 26, comma, 2, del D.P.R. 600/1973, nel periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti o, in alternativa, chiedere a rimborso il credito da ritenute d’acconto non scomputate.