<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Revocabilità del privilegio speciale del promissario acquirente ex art. 2775-bis c.c.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 maggio 2019, n. 17808, depositata il 3 luglio 2019, ha ribadito, in tema di azione revocatoria fallimentare, il principio secondo cui l’art. 67, comma 2, l.f., nella parte in cui prevede l’assoggettabilità a revocatoria, tra l’altro, degli atti «costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati», deve essere riferito al caso in cui il diritto di prelazione abbia avuto origine da un atto negoziale diretto a crearlo, ossia – più precisamente – da un atto di volontà delle parti e non per diretta previsione legislativa. Pertanto, nel caso di specie, la Suprema Corte ha concluso per la revocabilità del contratto preliminare di compravendita di un immobile, con il quale le parti – prima della dichiarazione di fallimento – avevano concordato di rinnovare, con forme idonee alla trascrizione, un primo contratto preliminare che non presentava i requisiti per la sua trascrivibilità e non integrava lo schema legale di cui all’art. 2775-bis c.c. per il riconoscimento, in capo al promissario acquirente, del privilegio speciale immobiliare.