argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 settembre 2018, n. 5653, depositata in data 26 febbraio 2019, ha affermato che, nel valutare l’ammissibilità di una domanda di concordato, il tribunale deve limitarsi a valutare la correttezza dell’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2, l.f. senza effettuare un controllo diretto esteso alla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili. La Suprema Corte ritiene infatti che la valutazione in ordine alla completezza dei dati aziendali e alla comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione del professionista consente di verificare il rispetto della procedura necessaria per garantire il consenso informato dei creditori in sede di approvazione della proposta concordataria.