argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 febbraio 2020, n. 14689, depositata il 12 maggio 2020, ha chiarito che l’amministratore risponde di bancarotta fraudolenta documentale anche per atti compiuti successivamente alla nomina, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, di un amministratore giudiziario. La sottoposizione dell’azienda a sequestro non determina, infatti, la sostituzione degli organi sociali: ancorché l’amministratore giudiziario è investito del potere di gestire l’azienda e l’amministratore privato della gestione della medesima, quest’ultimo conserva la propria qualifica e resta in carica. Nel caso di specie, l’amministratore aveva omesso di consegnare la contabilità – ricevuta dal consulente fiscale – all’amministratore giudiziario.