argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 24 marzo 2020, ha affermato che la beneficiaria di una scissione non risponde solidalmente – con conseguente deroga all’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c. – dei debiti della società scissa in concordato preventivo, qualora la scissione sia stata posta in essere in esecuzione di una proposta concordataria omologata e quest’ultima espressamente prevedesse l’accollo da parte della beneficiaria solo di alcuni debiti concordatari, restando gli altri in capo alla proponente. Solo in caso di successiva revoca del concordato preventivo per inadempimento della società proponente, il creditore di quest’ultima avrebbe diritto a pretendere il pagamento, ai sensi dell’art. 2506-quater c.c., anche dalla società beneficiaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato.