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La Corte Costituzionale, con Sentenza del 9 gennaio 2020, n. 12, depositata in data 5 febbraio 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2020, ha concluso per l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e art. 2, comma 1, della l. n. 89/2001, in tema di equo indennizzo per eccessiva durata del processo. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Bologna, in quanto – sulla base della constante giurisprudenza di legittimità – il diritto all’equa riparazione del danno, di cui alla citata legge, non sarebbe consentito nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. In particolare, la Corte Costituzionale ha escluso la prospettata violazione degli artt. 3 e 24 Cost., poiché la procedura di liquidazione coatta amministrativa, a differenza del fallimento, ha natura sostanzialmente amministrativa – solo eventualmente si innestano fasi di carattere giurisdizionale – e finalità prettamente pubblicistiche, con evidente diversa posizione dei creditori coinvolti, che giustificatamente risulta in qualche misura attenuata rispetto agli interessi pubblici perseguiti. Inoltre – continua la Corte Costituzionale – i creditori della società in liquidazione coatta amministrativa non sono privi di ulteriori rimedi riparatori in caso di eccessiva durata della procedura: l’art. 2-bis, comma 1, della l. n. 241/1990 dispone, infatti, il risarcimento, da parte della pubblica amministrazione, del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, termine desumibile sulla base dei principi generali che governano l’azione amministrativa.