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Il Tribunale di Roma, con Sentenza 4 gennaio 2019, n. 120, si è pronunciato in tema di onere della prova negativo per i brevetti. In particolare, Autostrade per l’Italia S.p.A. e Autostrade Tech S.p.A. convenivano in giudizio il Signor A.P. e la M. s.r.l. al fine di esperire l’azione di accertamento negativo del credito asseritamente vantato da questi ultimi, che a loro volta avanzavano pretese economiche, in quanto riferivano di essere titolari della proprietà intellettuale del software per il controllo della velocità – cd. Tutor – impiegato nei tratti gestiti da Autostrade per l’Italia. I convenuti A.P. e M. s.r.l. si costituivano rivendicando la titolarità del software e richiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata l’esistenza e la validità del brevetto registrato dalla C. s.r.l. nel 1999, posto che tra le attrici e quest’ultima società C. s.r.l. era pendente un contenzioso intentato da quest’ultima nei confronti di Autostrade per l’Italia per la contraffazione del suddetto brevetto. La domanda delle attrici veniva rigettata stante il mancato assolvimento dell’onere della prova. In particolare, il Tribunale di Roma, nel ribadire che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere probatorio grava su chi intende far valere un diritto e che tale principio non subisce deroghe nemmeno quando la prova ha ad oggetto “fatti negativi”, osserva che le attrici non avevano soddisfatto l’onere della prova del “fatto positivo contrario”, ossia non erano state in grado di dimostrare che la titolarità della proprietà intellettuale del software “Tutor” fosse riconducibile a loro o ad altro soggetto comunque differente dalle parti convenute, potendo così comprovare l’infondatezza delle pretese economiche avanzate da queste ultime. Il Tribunale di Roma ha quindi rigettato le pretese vantate della società attrici, osservando che la regola enunciata non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.