argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta del 24 aprile 2020, n. 121, ha affermato che la società che investe prevalentemente in strumenti finanziari non è classificabile né tra le società di partecipazione finanziaria, né tra quelle di partecipazione non finanziaria, ai sensi dell’162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, il quale ha lo scopo di disciplinare fiscalmente gli intermediari finanziari e le cosiddette società di partecipazione finanziaria e non. Nel caso de quo, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la società in oggetto – non detenendo partecipazioni – non deve determinare la base imponibile IRES e IRAP seguendo le regole previste per i soggetti finanziari.