argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
Articoli Correlati: commissione - natura aleatoria - causa
La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 22 aprile 2020, è intervenuta in materia di contratti derivati, stabilendo che la mancata indicazione contrattuale della commissione è sintomo di sbilanciamento dello swap in senso sfavorevole per il cliente. Tale circostanza attiene al profilo informativo, piuttosto che alla nullità/validità del contratto. La Corte ha, altresì, ribadito che il contratto swap ha natura aleatoria e il rischio deve essere misurabile (e valutabile sia ex ante, sia ex post) da entrambe le parti sulla scorta dei criteri e dei modelli indicati in contratto. Da ultimo, occorre valutare se il contratto con funzione di copertura contenga parametri idonei a perseguire concretamente tale risultato. In particolare, la causa concreta è da ritenersi insussistente qualora il contratto comporti – in una prospettiva ex ante, riferita al momento della sua stipulazione – l’assenza di rischio per la banca e differenziali sempre negativi per il cliente.