argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 13 del 29 gennaio 2019 in merito all’interpello volto a conoscere se, nell’ambito di un’operazione di scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita, seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società scissa appartenente al medesimo gruppo della beneficiaria, fosse configurabile la fattispecie di abuso del diritto dal punto di vista del settore delle imposte indirette e in particolare dell’imposta di registro. L’Ufficio, adeguandosi all’orientamento di dottrina e giurisprudenza di merito, ha chiarito che la preventiva scissione, finalizzata a scorporare il ramo d’azienda oggetto di successiva cessione indiretta, non configura il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Sul rilievo che la riorganizzazione avviene nell’ambito di un gruppo, che entrambe le società coinvolte sono prive del requisito della commerciabilità e che nella compagine sociale della scissa vi sia una persona fisica non in regime d’impresa, l’Agenzia ha infatti riconosciuto la natura lecita del risparmio fiscale dato dall’applicazione in misura fissa dell’imposta sull’atto di conferimento. Tale intervento sembra possa finalmente scongiurare il reiterarsi dei contenziosi sorti sulla scia della giurisprudenza di legittimità in merito alle imposte dovute in relazione a tale genere di atti, e a cui il Legislatore, con le Leggi di Bilancio 2018 e 2019, aveva già tentato di porre rimedio limitando l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione.