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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 28 aprile 2020, pubblicata in data 19 maggio 2020, n. 23603, è intervenuto in tema di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI, stabilendo che, ai fini della nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., è irrilevante che la garanzia sia stata contratta prima o dopo il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. Il Tribunale ha infatti precisato che assume rilievo, ai fini dell’inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione conforme al modello ABI, il fatto che esse costituiscano condotta illecita.