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È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto ha previsto, tra le altre misure, la modifica del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario. In particolare, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.