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Il Cons. Stato, Sez. II, con sentenza 25 maggio 2020, n. 3269, ha chiarito che, ai fini della sussistenza di una responsabilità della P.A. causativa di danno da ritardo, la valutazione dell’elemento soggettivo non può essere affidata al ritardo nell’adozione del provvedimento finale, bensì alla dimostrazione che la P.A. abbia avuto un comportamento negligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. Anche quella configurata dall’art. 2 bis, comma 1 della legge n. 241 del 1990 deve essere infatti ricondotta ad una responsabilità per un comportamento scorretto dell’Amministrazione e contrastante con i canoni del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.