argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza 15 maggio 2020 n.15218, ha stabilito che l’inadempimento degli obblighi tributari penalmente rilevanti può essere ricondotto all’art. 45 c.p. solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, il quale non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause imprevedibili, non dipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. In particolare, seguendo un orientamento molto restrittivo, viene precisato che il residuare di una margine di scelta rispetto all’effettuazione o meno del pagamento è inconciliabile con il concetto di forza maggiore in grado di scriminare il fatto: in altre parole la mancanza di liquidità necessaria all’adempimento dell’obbligazione non può essere addotta a sostegno della forza maggiore ove sia comunque frutto di una scelta deliberata.