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La Corte di Cassazione con la sentenza n.13628 del 5 maggio 2020, ha chiarito che il deposito della domanda di concordato preventivo, anche in bianco, non preclude il pagamento dei debiti tributari che scadono successivamente, ed in particolare non impedisce il superamento delle soglie di reato di omesso versamento IVA. Nel caso di specie la Procura richiedeva la misura cautelare per un imprenditore che aveva omesso di versare le ritenute d’acconto per un importo superiore alla soglia limite. La richiesta veniva rigettata dal Gip in quanto la società, prima della scadenza del termine per il versamento aveva depositata domanda di concordato in bianco. Il P.M. ricorreva in Cassazione lamentando che il deposito della semplice domanda di concordato non sospendeva il versamento dei tributi scadenti anche successivamente. Seguendo nel ricorso la Procura evidenzia che la causa di giustificato motivo prevista dall’articolo 51 C.p. potrebbe configurarsi solo in presenza di un provvedimento del tribunale che imponga la sospensione del versamento degli obblighi tributari oppure l’ammissione al concordato preventivo. I giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Procura, hanno ribadito che la causa di esclusione della punibilità, può essere invocata solo laddove l’imputato sia destinatario di un ordine legittimo del tribunale civile con cui gli viene imposto il divieto di pagamento di crediti anteriori alla proposta di concordato o di una mancata autorizzazione al pagamento. Ai fini penali, tale causa di esclusione, non può invece individuarsi nel provvedimento di ammissione nei confronti del debito scaduto.