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Articoli Correlati: indebite compensazioni - ex art. 10-quater, d.lgs. n.74/2000 - compensazione orizzontale e verticale
Con la sentenza n. 14763 del 13 maggio 2020 la cassazione ha ribadito il principio secondo cui il delitto di indebita compensazione si configura, sotto il profilo oggettivo, quando vi è il mancato versamento dei tributi derivanti da indebita compensazione tra le somme spettanti dall’erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti, indipendentemente dalla tipologia di tributi utilizzati. La vicenda trae origine da un sequestro conservativo per equivalenti, effettuato nei confronti del legale rappresentate di una S.r.l., per omesso versamento dei debiti fiscali tramite indebite compensazioni (ex art. 10-quater, D.lgs. 74/2000). La Corte di legittimità, confermando un recente orientamento sul punto, ha respinto il ricorso. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che sebbene la norma sia introdotta nella disciplina sui reati in materia di imposte sui redditi e Iva, ha la finalità di tutelare l’interesse erariale alla riscossione dei tributi pregiudicato dalla violazione della procedura di compensazione. Da ciò consegue che la condotta rilevante non è l’omesso versamento di per sé, bensì l’utilizzo indebito di un credito inesistente o non spettante. In conclusione, i giudici della Suprema Corte hanno così ritenuto che la soglia di punibilità (50mila euro) non debba essere riferita alle sole imposte sui redditi o all’Iva, ma bensì all’ammontare dei crediti non spettanti o inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione. L’operatività della norma è quindi legata proprio all’istituto della compensazione in tutte le sue forme e quindi sia “verticale”, riguardanti i crediti e debiti della medesima imposta, sia “orizzontale”, relativa cioè a imposte di natura differenti.