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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 20 novembre 2018, n. 29829, ha affermato che il socio di una società di persone – scioltasi a causa di un fatto illecito commesso da un terzo – possiede la facoltà di far valere in via autonoma e diretta nei confronti del danneggiante la pretesa al risarcimento del danno subito, configurabile come perdita dell’occasione apprezzabile e seria di conseguire utili futuri. In primo luogo, la Suprema Corte sottolinea come per le società di capitali si applichi il principio opposto, spettando solo alla società il diritto al risarcimento a causa dell’effetto indiretto avente sulla partecipazione del socio (Cass. n. 27346/2009). La Corte di Cassazione prosegue richiamando l’art. 2262 c.c., che invece dispone il diritto del socio di società di persone all’immediata percezione degli utili una volta approvato il rendiconto; in tale contesto, la condizione giuridica lesa nel caso de quo deve individuarsi in un diritto di credito ovvero in una ragione di credito a seconda che si tratti di utili conseguiti o utili non ancora conseguiti, integrando quest’ultima un’ipotesi di lesione aquiliana della mera possibilità (aspettativa). Infine la Suprema Corte riepiloga i presupposti affinché sia riconosciuta la lesione del credito, piuttosto che la lesione da perdita di aspettativa (perdita di chance).