Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Frodi IVA: L’assenza del danno erariale non rende detraibile l’imposta.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8919 depositata il 14 maggio 2020 ha chiarito che in caso di fatture oggettivamente inesistenti l’onere della prova è a carico dell’Ufficio, che può però attestare la correttezza della propria tesi anche a mezzo di elementi presuntivi. Nel caso in esame l’Ufficio notificava ad una Spa un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva con il quale si contestava la contabilizzazione di due fatture ritenute oggettivamente inesistenti emesse da due controllate, riguardanti l’acquisto di un impianto ed il ricevimento di alcune prestazioni commerciali. Conseguentemente veniva notificata alla contribuente anche una cartella emessa su ruolo straordinario, essendo la Spa in liquidazione. Entrambi gli atti impositivi venivano impugnati dalla società e la CTP, riuniti i ricorsi, riteneva corretta la contestazione dell’Ufficio. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, ha precisato che in caso di contestazione di fatture oggettivamente inesistenti spetta all’Agenzia dimostrare il difetto delle condizioni necessarie per la detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi riportati nel documento contabile. Al fine di dimostrare che l’operazione non è mai avvenuta, è sufficiente fornire anche solo elementi indiziari; a quel punto l’onere della prova contraria passerà in capo al contribuente, che però non potrà limitarsi alla sola produzione della documentazione contabile in quanto si tratta di elementi facilmente falsificabili ed ordinariamente utilizzati proprio per far apparire reale la transazione commerciale fittizia.