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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15218 depositata il 15 maggio 2020 ha chiarito che per i procedimenti già avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, l’integrale assolvimento del debito permette l’applicazione delle cause di non punibilità previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 74/2000. Con la disposizione in commento i giudici della Suprema Corte hanno voluto risponde all’esigenza di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell’Erario, prima del processo penale. Nel caso in esame, l’amministratore di una società veniva indagato per violazione dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 avendo omesso il versamento di ritenute certificate per il periodo d’imposta 2012. In entrambi i gradi i giudizi di merito si concludevano con la condanna alla pena detentiva, nonostante l’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 74/2000. La difesa ricorreva in cassazione eccependo, tra l’altro, l’illegittimità della norma sotto il profilo della mancata applicazione retroattiva, pur in presenza di un accordo di pagamento rateale. I giudici della Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, hanno respinto il ricorso, ritenendo altresì non fondata la questione di costituzionalità.