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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 14 maggio 2020 (ud. 3 marzo 2020) n. 15139, ha ribadito che, per la configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2634 c.c., è «necessario che ricorrano i seguenti presupposti: a) un interesse dell’amministratore in conflitto con quello della società; b) la deliberazione di un atto di disposizione di beni sociali; c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; d) il fine specifico, in capo all’agente, di procurare a séè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio».
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il reato in parola nella condotta del Presidente di una cooperativa, il quale, nella medesima qualità, aveva affidato ad una società di cui era unico socio, amministratore e rappresentante legale, incarichi per prestazioni di servizi ad un prezzo spropositato, provocando così un danno alla cooperativa.