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La Quarta Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 13856 del 7 maggio 2020 (ud. 13 febbraio 2020) ha chiarito che, «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro». Di talché, «il committente del lavoratore che presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, non è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni da adottare con riferimento al rischio, non specifico, di caduta dall’alto».