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La Terza Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 14214 dell’11 maggio 2020 (ud. 13 novembre 2019), pronunciandosi in merito procedura estintiva prevista dal d.lgs. 758/1994, a ribadito che: «a) l’emissione della prescrizione è naturalmente successiva alla (e presuppone la) violazione della norma in materia di sicurezza e igiene del lavoro penalmente sanzionata; b) l’obbligo di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero di farne cessare la permanente sussistenza non ha titolo nella prescrizione di cui all’art. 20, cit., bensì nel dovere immanente del datore di lavoro di garantire sempre e comunque le condizioni di igiene e sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, a prescindere dalla ricezione della prescrizione (che, in ipotesi, potrebbe anche mancare); c) l’adempimento della prescrizione in un termine superiore a quello concesso ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutate ai fini dell’art. 162-bis cod. pen., e la somma da versare è sempre pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994)».