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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 9 gennaio 2019, n. 285, ha affermato che le funzioni svolte dall’amministratore di una società a responsabilità limitata possono essere esercitate senza remunerazione, per effetto del rapporto che lega il soggetto citato alla società. La specialità di tale rapporto – sottolinea la Suprema Corte – comporta l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost., il quale stabilisce che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Nel caso in esame l’ex amministratrice di una società a responsabilità limitata presentava ricorso per il riconoscimento del compenso per la carica ricoperta per ventisei anni, affermando l’esistenza di un rapporto di parasubordinazione con la società. La Suprema Corte afferma come l’amministratore sia legato alla società da un rapporto organico e i compiti propri dello stesso riguardino «la gestione stessa dell’impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici e operazioni complesse, sicché, quand’anche alcuni di questi atti e operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra loro esistente, a quello derivante dal contratto d’opera, intellettuale o non intellettuale». Per tale ragione il ricorso è stato respinto.