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La Terza Sezione penale della Suprema Corte, con sentenza n. 15941 del 27 maggio 2020 (ud. 12 febbraio 2020), dopo aver ricordato che, in assenza di una specifica normazione di riferimento, la delega di funzioni in materia penale può essere conferita nel rispetto delle stesse condizioni sancite dal T.U. 81/2008, ha sottolineato che, parimenti, il delegante è tenuto ad osservare gli stessi obblighi di vigilanza imposti dall’art. 16 del medesimo T.U. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato trattarsi «di una conseguenza connaturata al sistema di responsabilità delineato dalla legge, in termini non dissimili, in capo a chi professionalmente svolga attività costituenti fonte di rischio per beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale, come l’ambiente in senso lato (art. 9, secondo comma, Cost.), la salute (art. 32 Cost.), l’utilità sociale e la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), la tutela del suolo (art. 44 Cost.)».